Libro PRIMO›Titolo V›Capo II›Sez. II
Art. 196
207 / 2493Compiti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato
In vigore dal 27 mar 2012
1. L'Associazione italiana della Croce rossa in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato:
a) contribuisce, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile;
b) disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi.
2. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi internazionale:
a) l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministro della difesa, tenuto conto della competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale;
b) le autorità di vertice dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate continuano a dipendere direttamente dal presidente nazionale, il quale assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-196