Libro OTTAVO›Titolo II›Capo II
Art. 1958
2050 / 2493Restrizioni in ordine all'espatrio dei soggetti alla leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. A nessuna restrizione è soggetto l'espatrio:
a) di coloro che espatriano anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo di età;
b) di coloro che espatriano dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo anno di età fino all'apertura della leva in ordine alla loro classe di nascita;
c) di coloro che hanno compiuto la ferma di leva o sono stati dispensati dal compierla.
2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono regolarizzare la propria posizione in ordine agli obblighi di leva ai sensi dell'.
3. In caso di espatrio dei soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), le autorità preposte alla sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti di imbarco comunicano tempestivamente, anche per via telematica, al competente comando militare dell'Esercito italiano, per gli iscritti alla leva di terra e per i militari dell'Esercito italiano, ovvero al Comando della Capitaneria di porto competente, per gli iscritti nelle note preparatorie delle liste di leva di mare e per gli iscritti nelle liste di leva di mare, nonché per i militari della Marina militare, ovvero al competente comando di Regione aerea, se si tratta di militare dell'Aeronautica militare, le generalità dell'espatriato, la data di partenza, e la località verso cui è diretto.
4. La facoltà di espatriare, consentita ai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), in circostanze eccezionali derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale, può essere temporaneamente sospesa con decreto del Ministro della difesa.
5. L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, nonché l'espatrio dei militari che non hanno ancora compiuto la ferma di leva, deve essere autorizzato con provvedimento del Ministro della difesa o delle autorità dipendenti a tal fine delegate.
6. In caso di richiesta di rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio da parte dei soggetti di cui al comma 1 lettere b) e c), le autorità preposte al rilascio verificano che la facoltà di espatriare non sia stata sospesa ai sensi del comma 4.
7. In caso di richiesta di rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio da parte dei soggetti di cui al comma 5, le autorità preposte al rilascio verificano che vi sia l'autorizzazione di cui al comma 5 o la acquisiscono d'ufficio.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1958