Libro OTTAVO›Titolo II›Capo II
Art. 1957
2049 / 2493Equipollenza della ferma volontaria e del servizio prestato nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla ferma di leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il servizio prestato nell'Esercito italiano, nella Marina militare, nell'Aeronautica militare, in ferma volontaria, per una durata pari alla ferma di leva, nonché il servizio prestato nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di leva. L'equipollenza sussiste alle condizioni stabilite dall' della legge 1 aprile 1981, n. 121 quanto al servizio prestato nella Polizia di Stato e nel Corpo forestale dello Stato e dall' della legge 15 dicembre 1990, n. 395 quanto a quello prestato nel Corpo della polizia penitenziaria.
2. Ove il servizio cessi, per qualunque motivo, prima del completamento del periodo minimo richiesto per l'equipollenza, l'organo che pronuncia la cessazione del servizio lo comunica al competente Consiglio di leva, ai fini dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1957