Art. 1954 · Idoneità morale
Libro OTTAVO›Titolo II›Capo II

Art. 1954

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Idoneità morale

In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte delle Forze armate coloro che, in applicazione della legge penale, sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato. Gli accertamenti sono eseguiti d'ufficio mediante acquisizione, anche tramite collegamento informatico, del certificato del casellario giudiziale ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
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