Libro PRIMO›Titolo V›Capo II›Sez. I
Art. 195 bis
207 / 2542Istituti di medicina aerospaziale
In vigore dal 28 mag 2026
1. Gli Istituti di medicina aerospaziale sono posti alle dipendenze della Direzione della Sanità militare e svolgono le seguenti attività:
a) accertamento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
b) effettuazione dei controlli ordinari e straordinari sul mantenimento dell'idoneità al volo ed ai servizi di navigazione aerea del personale di cui alla lettera a), nonché dei titolari di licenze e attestati aeronautici;
c) accertamenti sanitari o medico-legali disposti dalla Direzione della Sanità militare ovvero previsti nella normativa vigente.
2. Gli Istituti di medicina aerospaziale possono esprimere altresì, secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e del Corpo dei vigili del fuoco, i giudizi di idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto per il personale sottoposto all'accertamento dell'idoneità di cui al comma 1, lettera a). In tali casi, ai fini dell'espressione del giudizio, sono preventivamente acquisite anche le valutazioni di un ufficiale medico o funzionario medico in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza dell'interessato, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco.
3. Con direttiva tecnica della Direzione della Sanità militare sono stabilite la periodicità e le modalità tecniche con le quali il personale delle Forze armate deve essere sottoposto alle visite mediche per l'accertamento del mantenimento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea.
3-bis. Gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 nei confronti degli ufficiali di grado apicale appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare sono effettuati soltanto se tali ufficiali generali, in relazione al loro impiego, sono effettivamente tenuti allo svolgimento di attività di pilotaggio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-195-bis