Art. 1945 · Consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi
Libro OTTAVOTitolo IICapo I

Art. 1945

2037 / 2493

Consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano se il decreto ministeriale di cui all' non fissi una diversa composizione. 2. I Consigli di leva per l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi sono composti: a) da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, con l'incarico di presidente; b) da un ufficiale di porto del Compartimento marittimo, di grado non inferiore a tenente di vascello, con l'incarico di perito selettore attitudinale, membro; c) da un ufficiale dell'Esercito italiano in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, con l'incarico di perito selettore attitudinale, membro; d) da un ufficiale del Compartimento marittimo, con funzioni di relatore e segretario senza voto. 3. Il Consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia. 4. Il Consiglio di leva, assistito da un ufficiale medico della Marina militare quale perito sanitario e da un gruppo di ufficiali periti selettori della stessa Forza armata, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneità somatico - funzionale e psico - attitudinale degli iscritti di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialità ed abilitazioni del Corpo degli equipaggi militari marittimi. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per ragioni fisiche o professionali all'arruolamento nella predetta Forza armata, previa selezione effettuata da ufficiali periti selettori dell'Esercito italiano, sono predesignati per le varie armi, servizi e gruppi d'incarichi dell'Esercito italiano. 5. Il numero dei periti selettori è determinato dal Ministro della difesa in relazione all'entità del contingente che ogni Consiglio di leva deve esaminare annualmente. 6. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Direttore generale della competente direzione generale agli ufficiali che abbiano superato apposito corso. 7. Le decisioni del Consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.
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