Libro PRIMO›Titolo V›Capo II›Sez. I
Art. 194 bis
212 / 2542Commissioni mediche di secondo grado
In vigore dal 28 mag 2026
1. Per l'esame delle istanze e dei ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari monocratici diversi dalle Commissioni di cui all', la Direzione della Sanità militare può istituire, presso le Forze armate, una o più Commissioni mediche di secondo grado. I giudizi di tali Commissioni sono definitivi.
2. Ciascuna Commissione è presieduta dall'ufficiale della Sanità militare più elevato in grado impiegato presso la Forza armata o da un suo delegato. Della Commissione fanno parte, in qualità di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Direttore della Sanità militare. Detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso la Direzione della Sanità militare o presso altre strutture sanitarie militari operanti presso la stessa Forza armata.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-194-bis