Libro OTTAVO›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 1934
2026 / 2493Accertamento dell'età
In vigore dal 9 ott 2010
1. I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non può essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di età che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età presunta, si presentano spontaneamente all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
2. I giovani di cui al comma 1 sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, risulta che hanno età minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per età a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1934