Art. 1931 · Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva
Libro OTTAVOTitolo ICapo IIISez. I

Art. 1931

2023 / 2493

Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva

In vigore dal 9 ott 2010
1. I comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva. 2. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le modalità di tenuta delle liste da parte dei comuni e di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1931