Libro OTTAVO›Titolo I›Capo III›Sez. I
Art. 1931
2023 / 2493Formazione, gestione e consultazione delle liste di leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. I comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva.
2. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le modalità di tenuta delle liste da parte dei comuni e di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1931