Libro OTTAVO›Titolo I›Capo I
Art. 1928
2020 / 2493Obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici e lavori privati
In vigore dal 9 ott 2010
1. In attuazione dell' della Costituzione, il servizio militare è obbligatorio nei casi e con le modalità stabilite dal presente codice.
2. Nessun cittadino italiano soggetto agli obblighi della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
3. Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.
4. L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1928