Art. 1928 · Obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici e lavori privati
Libro OTTAVOTitolo ICapo I

Art. 1928

2020 / 2493

Obblighi di leva e di servizio militare e riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici e lavori privati

In vigore dal 9 ott 2010
1. In attuazione dell' della Costituzione, il servizio militare è obbligatorio nei casi e con le modalità stabilite dal presente codice. 2. Nessun cittadino italiano soggetto agli obblighi della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare. 3. Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente. 4. L'interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1928