Libro SETTIMO›Titolo VI›Capo I
Art. 1923
2015 / 2493Limiti alle pensioni straordinarie
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le pensioni straordinarie ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia non possono essere concesse, per le singole classi, in numero superiore a:
a) 12, per la classe di cavaliere di gran croce;
b) 25, per la classe di grande ufficiale;
c) 56, per la classe di commendatore;
d) 140, per la classe di ufficiale;
e) 700, per la classe di cavaliere.
2. Nei limiti di cui al comma 1, sono comprese le pensioni di reversibilità e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari.
3. Al verificarsi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, possono essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1923