Art. 1923 · Limiti alle pensioni straordinarie
Libro SETTIMOTitolo VICapo I

Art. 1923

2015 / 2493

Limiti alle pensioni straordinarie

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le pensioni straordinarie ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia non possono essere concesse, per le singole classi, in numero superiore a: a) 12, per la classe di cavaliere di gran croce; b) 25, per la classe di grande ufficiale; c) 56, per la classe di commendatore; d) 140, per la classe di ufficiale; e) 700, per la classe di cavaliere. 2. Nei limiti di cui al comma 1, sono comprese le pensioni di reversibilità e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari. 3. Al verificarsi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, possono essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1923