Libro SETTIMO›Titolo V
Art. 1918
2008 / 2493Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate
In vigore dal 1 gen 2023
1. I proventi dei contributi di cui all' e ogni altra attività di gestione finanziaria, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale di cui agli , sono impiegati in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate di cui agli del regolamento, nel rispetto delle previsioni di cui all' della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I proventi di cui al comma 1 possono, altresì, essere impiegati, secondo le disposizioni approvate dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione in prestiti da concedere agli iscritti.
2-bis. I proventi di cui al comma 1 possono essere impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilità e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi previdenziali di cui all' al verificarsi di gravi e documentate esigenze.
Note all'articolo
- La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1918