Libro PRIMO›Titolo V›Capo II›Sez. I
Art. 191
200 / 2493Organi direttivi.
In vigore dal 26 feb 2014
1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:
a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all';
b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.
2. Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al comma 1 è nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o più commissioni mediche di secondo grado di Forza armata. Ciascuna Commissione è presieduta dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato.
4. Della Commissione fanno parte, in qualità di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1; detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.
4-bis. La Commissione medica di secondo grado di Forza armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'. I giudizi della commissione sono definitivi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-191