Art. 191 · Organi direttivi.
Libro PRIMOTitolo VCapo IISez. I

Art. 191

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Organi direttivi.

In vigore dal 26 feb 2014
1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di: a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'; b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata. 2. Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al comma 1 è nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o più commissioni mediche di secondo grado di Forza armata. Ciascuna Commissione è presieduta dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato. 4. Della Commissione fanno parte, in qualità di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1; detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata. 4-bis. La Commissione medica di secondo grado di Forza armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'. I giudizi della commissione sono definitivi.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-191