Art. 1905 · Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate
Libro SETTIMOTitolo IIICapo IVSez. IV

Art. 1905

1995 / 2493

Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai superstiti delle vittime di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative e addestrative svolte dalle Forze armate sul territorio nazionale nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa un'elargizione nella misura di 51.645,69 euro, che spetta solo se la vittima o i suoi aventi causa non hanno in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave. L'elargizione, che non esclude il risarcimento del maggior danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze corrisposte allo stesso titolo. 2. L'elargizione è corrisposta ai superstiti fiscalmente a carico nell'ordine di priorità: a) coniuge e figli; b) figli, in mancanza del coniuge; c) genitori; d) fratelli e sorelle, se conviventi. Fermo restando il predetto ordine, nell'ambito di ciascuna categoria, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile. 3. Se a causa degli incidenti indicati nel comma 1 deriva un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno. 4. Agli invalidi, al coniuge superstite e ai figli delle vittime degli incidenti di cui al comma 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68. 5. Le modalità di attuazione delle norme previste dal presente articolo sono stabilite nel regolamento.
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