Art. 1892 · Cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con l'indennità per una volta tanto
Libro SETTIMOTitolo IIICapo III

Art. 1892

1982 / 2493

Cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con l'indennità per una volta tanto

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con l'indennità per una volta tanto è disciplinato dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
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