Libro SETTIMO›Titolo III›Capo III
Art. 1890
1980 / 2493Indennità per una volta tanto al personale militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al militare che ha contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è corrisposta una indennità per una volta tanto ai sensi degli , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 4, comma 2, della legge 26 gennaio 1980, n. 9.
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Nota redazionale
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1890