Libro SETTIMO›Titolo III›Capo III
Art. 1889
1979 / 2493Assegno rinnovabile per i militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Se le infermità o le lesioni ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1889