Libro PRIMO›Titolo V›Capo II›Sez. I
Art. 188 bis
209 / 2542Configurazione della carica di Direttore della Sanità militare
In vigore dal 28 mag 2026
1. 1. Il Direttore della Sanità militare:
a) è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a maggiore generale appartenenti al Corpo unico della Sanità militare, ovvero tra i dirigenti civili, provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di esperienza dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario;
b) è nominato ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;
c) dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno dell'operatività delle Forze armate e con le attività proprie della Sanità di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Vice direttore della Sanità militare;
d) rimane in carica per tre anni e, se militare, ove raggiunto dal limite di età, è richiamato in servizio d'autorità fino al termine del mandato.
2. All'ufficiale generale nominato Direttore della Sanità militare, se scelto tra gli ufficiali con il grado di maggiore generale, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, è conferito il grado di tenente generale in sovrannumero rispetto agli organici del Corpo unico della Sanità militare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-188-bis