Libro PRIMO›Titolo V›Capo I
Art. 187
198 / 2542Disposizioni tecniche attuative
In vigore dal 28 mag 2026
1. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa sentito il Direttore della Sanità militare, sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della Sanità militare.
1-bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con i criteri interforze tra il Servizio sanitario militare nazionale e il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza possono essere assicurate, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula di apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia di finanza e lo Stato maggiore della difesa.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 che riguardano l'organizzazione sanitaria presso le Forze armate o l'Arma dei carabinieri sono adottate sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-187