Libro SETTIMO›Titolo II›Capo III
Art. 1866
1956 / 2493Base contributiva e pensionabile
In vigore dal 9 ott 2010
1. La pensione, nel sistema di calcolo retributivo, viene determinata sulla base dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e degli emolumenti retributivi espressamente definiti pensionabili dalla legge, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Al personale militare si applicano le disposizioni in materia di ampliamento della base contributiva e pensionabile previste dall', commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 1996.
3. L'incremento previsto dal comma 2 trova applicazione ai fini della determinazione delle sole quote di pensione previste dall', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e per la parte eccedente l'aumento del 18 per cento, calcolato sullo stipendio, esclusa l'indennità integrativa speciale.
4. La maggiorazione del 18 per cento di cui al comma 3 è assoggettata alla ritenuta INPDAP di cui all', in applicazione dell', comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
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