Libro SETTIMO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 1857
1947 / 2493Servizio prestato presso le Forze di polizia
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità pensionabile per le Forze di polizia di cui all', comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è computato ai sensi dell', comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1857