Libro SETTIMO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 1855
1945 / 2493Servizio prestato negli stabilimenti militari di pena
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il servizio del personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1855