Libro SETTIMO›Titolo II›Capo I
Art. 1840
1930 / 2493Cessazione dal servizio per limiti di età
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il personale militare è collocato a riposo al compimento del sessantesimo anno di età, fatti salvi gli speciali limiti di età previsti per gli ufficiali delle Forze armate dall' all' e per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
2. Il personale di cui al comma 1 è collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di età, se in possesso dell'anzianità contributiva stabilita dall' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1840