Libro SESTO›Titolo VI›Capo III
Art. 1837 bis
1926 / 2493Assistenza in favore delle famiglie dei militari.
In vigore dal 26 feb 2014
1. I familiari dei militari impiegati in attività operative o addestrative prolungate possono essere autorizzati, durante il periodo di assenza del congiunto, ferme le esigenze di servizio, nell'ambito delle risorse disponibili e secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad accedere prioritariamente agli organismi di protezione sociale e alle strutture sanitarie militari, a fruire di agevolazioni previste a favore del congiunto nonché, nei casi di necessità e urgenza, a utilizzare temporaneamente infrastrutture, servizi e mezzi dell'amministrazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1837-bis