Art. 1826 · Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori
Libro SESTOTitolo VCapo IIISez. II

Art. 1826

1913 / 2493

Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori

In vigore dal 7 lug 2017
1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori sono attribuiti i seguenti emolumenti: a) indennità di presenza festiva; b) indennità di presenza per particolari festività; c) indennità di seconda lingua (tedesco); d) indennità di seconda lingua (francese); e) assegno di studio e di apprendimento seconda lingua; f) indennità premio di disattivazione. 1-bis. Al medesimo personale sono altresì attribuiti i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1826