Libro SESTO›Titolo V›Capo III›Sez. II
Art. 1826
1913 / 2493Ulteriori istituti economici per gli ufficiali generali e ufficiali superiori
In vigore dal 7 lug 2017
1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori sono attribuiti i seguenti emolumenti:
a) indennità di presenza festiva;
b) indennità di presenza per particolari festività;
c) indennità di seconda lingua (tedesco);
d) indennità di seconda lingua (francese);
e) assegno di studio e di apprendimento seconda lingua;
f) indennità premio di disattivazione.
1-bis. Al medesimo personale sono altresì attribuiti i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1826