Libro SESTO›Titolo V›Capo III›Sez. I
Art. 1823
1910 / 2493Missioni e trasferimento degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori
In vigore dal 7 lug 2017
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Il trattamento di missione all'estero è disciplinato dal titolo IV, capo IV, sezione II, del presente libro.
Allo stesso personale si applica, altresì, l', comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1823