Libro PRIMO›Titolo V›Capo I
Art. 182
191 / 2493Rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica
In vigore dal 27 mar 2012
1. Sono di competenza della Sanità militare le funzioni amministrative concernenti:
a) l'organizzazione sanitaria militare;
b) le attività indicate nell';
c) le attività di cui all', comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.
2. Relativamente alle funzioni di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria, di cui all' della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le attività di istituto delle Forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.
3. La Sanità militare applica le disposizioni delle leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonché della sanità pubblica veterinaria, compatibilmente con le particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-182