Libro SESTO›Titolo V›Capo I
Art. 1813
1897 / 2493Scatti per invalidità di servizio al personale dirigente
In vigore dal 7 lug 2017
Scatti per invalidità di servizio agli ufficiali
generali e agli ufficiali superiori
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori si applicano le norme previste per il personale militare di cui all'.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1813