Art. 1806 · Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento
Libro SESTOTitolo IVCapo IVSez. I

Art. 1806

1890 / 2493

Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento

In vigore dal 9 feb 2013
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento in ambito nazionale, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché quelle previste dalla normativa vigente.Allo stesso personale si applica, altresì, l', comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1806