Art. 1787 · Rimborso spese di viaggio ai militari di leva residenti all'estero
Libro SESTOTitolo II

Art. 1787

1870 / 2493

Rimborso spese di viaggio ai militari di leva residenti all'estero

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai militari di leva residenti all'estero che adempiono in Italia l'obbligo del servizio militare, è concesso, per una sola volta nel corso della ferma, il rimborso delle spese di viaggio, con il mezzo più economico, per licenza da trascorrere nel Paese di residenza.
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