Art. 1785 · Trattamento economico dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate
Libro SESTOTitolo II

Art. 1785

1868 / 2493

Trattamento economico dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate compete il trattamento economico che sarà determinato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1785