Libro SESTO›Titolo II
Art. 1785
1868 / 2493Trattamento economico dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate compete il trattamento economico che sarà determinato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1785