Libro SESTO›Titolo I
Art. 1776
1886 / 2542Ambito soggettivo di applicazione
In vigore dal 28 mag 2026
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni contenute nel presente libro.
1-bis. Al personale del Corpo unico della Sanità militare si applicano le previsioni normative sul trattamento economico, previdenziale, di quiescenza, di assistenza, di benessere, sulle invalidità di servizio ed esercizio dei diritti sociali previste per il personale di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare.
1-ter. Per il personale militare transitato nel Corpo unico della Sanità militare, l'attuazione del comma 1-bis non può comportare un trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo di provenienza. Le eventuali differenze retributive sono attribuite sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1776