Libro QUINTO›Titolo V›Capo I
Art. 1763
1846 / 2493Servizi in tempo di pace
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace l'associazione suddetta ha facoltà di arruolare personale volontario scelto tra i cittadini aventi anche obblighi militari.
2. In caso di chiamate alle armi indette dall'autorità militare, gli aventi obblighi militari di cui al presente articolo devono sempre rispondere alla chiamata dell'autorità stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1763