Art. 1762 · Servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale
Libro QUINTOTitolo VCapo I

Art. 1762

1845 / 2493

Servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta ha facoltà di arruolare personale volontario, esente da obblighi di leva e di chiamata alle armi e che non è stato scelto dall'Amministrazione della difesa quale personale precettabile della mobilitazione civile ai sensi delle leggi di guerra. 2. Ove necessario, limitatamente al numero stabilito dal Ministero della difesa a seconda del bisogno, può arruolare personale dell'Esercito italiano avente obblighi di leva e chiamata alle armi, che ha raggiunto il quarantesimo anno di età o una età superiore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1762