Libro QUINTO›Titolo IV›Capo III›Sez. II
Art. 1758
1841 / 2493Trattamento economico delle infermiere volontarie
In vigore dal 9 ott 2010
1. Fermo restando il concetto della gratuità delle prestazioni, le infermiere volontarie chiamate in servizio fuori del comune di residenza, ovvero obbligate, anche nel comune di residenza, ad alloggiare presso unità sanitarie o formazioni speciali, fruiscono di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, dell'unità o della formazione.
2. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, le infermiere volontarie hanno diritto al trattamento economico di missione di cui al titolo IV, capo IV, sezione I del libro VI e, in tempo di pace, al rimborso delle spese di viaggio, per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di servizio e viceversa.
3. Mediante accordi annuali da stabilire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la presidenza nazionale della Croce rossa italiana, è determinata una somma da versare dal Ministero suddetto all'Ispettorato del corpo infermiere volontarie a titolo di occorrenze speciali di equipaggiamento e per rimborso di altre spese vive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1758