Libro QUINTO›Titolo IV›Capo III›Sez. I
Art. 1757
1840 / 2493Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana
In vigore dal 9 ott 2010
1. In tempo di pace, il personale direttivo e di assistenza del Corpo militare della Croce rossa italiana, se richiamato dal congedo a norma dell', riceve il trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall'.
2. Per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 è equiparato a quello del personale delle Forze armate.
3. Il personale di cui al comma 1 assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti o uffici dell'Associazione riceve le competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1757