Art. 1757 · Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana
Libro QUINTOTitolo IVCapo IIISez. I

Art. 1757

1840 / 2493

Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana

In vigore dal 9 ott 2010
1. In tempo di pace, il personale direttivo e di assistenza del Corpo militare della Croce rossa italiana, se richiamato dal congedo a norma dell', riceve il trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall'. 2. Per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 è equiparato a quello del personale delle Forze armate. 3. Il personale di cui al comma 1 assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti o uffici dell'Associazione riceve le competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali.
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