Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II›Sez. V
Art. 1751
1834 / 2493Stato di servizio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria indica con precisione tutte le attività precedenti e susseguenti alla nomina a infermiera, i dati relativi alla cultura generale e specifica i titoli di studio, i diplomi, le benemerenze, le ricompense, le campagne e quanto altro possa permettere la esatta valutazione della capacità e delle possibilità di impiego dell'infermiera.
2. Nello stato di servizio è annotato ogni cambiamento di residenza e di stato civile.
3. Lo stato di servizio è redatto dall'ispettrice del comitato da cui l'infermiera volontaria dipende ai sensi dell' del regolamento; un esemplare è trasmesso all'Ufficio direttivo centrale per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione.
4. L'ispettrice comunica per il tramite dell'ispettorato del centro all'Ufficio direttivo centrale qualsiasi variazione effettuata nello stato di servizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1751