Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II›Sez. IV
Art. 1750
1833 / 2493Procedimento disciplinare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le mancanze in servizio rilevate dai capi di reparto o dal personale direttivo dell'unità sanitaria dove l'infermiera presta servizio, sono oggetto di un rapporto del direttore dell'unità all'ispettrice o alla capo-gruppo che, a sua volta, espletate le indagini necessarie, provvede, informandone l'ispettrice competente ovvero, se occorre, sottomette a questa il caso.
2. La capo-gruppo dà partecipazione al direttore dell'unità del proprio provvedimento o di quello dell'ispettrice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1750