Art. 1748 · Potestà sanzionatoria
Libro QUINTOTitolo IVCapo IISez. IV

Art. 1748

1831 / 2493

Potestà sanzionatoria

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il rimprovero può essere inflitto da ogni superiore gerarchico. 2. La censura è inflitta dall'ispettrice competente ai sensi dell' del regolamento, su proposta della superiore immediata. 3. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 l'infermiera interessata può ricorrere all'ispettrice nazionale, la cui decisione è definitiva. 4. La sospensione può essere inflitta solo dall'ispettrice nazionale, con decisione definitiva presa su proposta motivata dalla ispettrice competente. 5. La radiazione dai ruoli è disposta dall'ispettrice nazionale di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione, su proposta motivata dell'ispettrice competente, e dietro parere conforme di una commissione di disciplina che ha giudicato l'infermiera inquisita non meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa italiana.
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