Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II›Sez. IV
Art. 1747
1830 / 2493Sanzioni disciplinari
In vigore dal 9 ott 2010
1. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
a) il rimprovero;
b) la censura, cioè il rimprovero inflitto con nota scritta che è inserita nel fascicolo personale dell'infermiera;
c) la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con provvedimento scritto che è inserito nel fascicolo personale dell'infermiera;
d) la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie.
2. Le sanzioni disciplinari conseguono alle mancanze commesse in violazione dei doveri contemplati dal presente capo e dal capo II del titolo III del libro V del regolamento.
3. I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto delle particolari circostanze con le quali l'infrazione è stata commessa, o del fatto che l'infrazione ricorre con carattere di recidività.
4. La radiazione dai ruoli è pronunciata in caso di assoluta incompatibilità del contegno dell'infermiera con i doveri e con il decoro inerenti alla sua qualità.
5. Nessun provvedimento disciplinare può essere preso senza contestare l'infrazione all'interessata e senza aver acquisito e valutato le sue giustificazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1747