Art. 1747 · Sanzioni disciplinari
Libro QUINTOTitolo IVCapo IISez. IV

Art. 1747

1830 / 2493

Sanzioni disciplinari

In vigore dal 9 ott 2010
1. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti: a) il rimprovero; b) la censura, cioè il rimprovero inflitto con nota scritta che è inserita nel fascicolo personale dell'infermiera; c) la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con provvedimento scritto che è inserito nel fascicolo personale dell'infermiera; d) la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie. 2. Le sanzioni disciplinari conseguono alle mancanze commesse in violazione dei doveri contemplati dal presente capo e dal capo II del titolo III del libro V del regolamento. 3. I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto delle particolari circostanze con le quali l'infrazione è stata commessa, o del fatto che l'infrazione ricorre con carattere di recidività. 4. La radiazione dai ruoli è pronunciata in caso di assoluta incompatibilità del contegno dell'infermiera con i doveri e con il decoro inerenti alla sua qualità. 5. Nessun provvedimento disciplinare può essere preso senza contestare l'infrazione all'interessata e senza aver acquisito e valutato le sue giustificazioni.
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