Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II›Sez. III
Art. 1741
1824 / 2493Ammissione ai corsi di preparazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per le ammissioni ai corsi di preparazione sono costituite apposite commissioni di amministrazione, disciplinate dall' del regolamento.
2. La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti e assunte opportune informazioni sulla condotta morale e civile dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda.
3. Se la respinge, l'aspirante ha facoltà di ricorrere al presidente nazionale dell'Associazione, che decide in via definitiva, sentita l'ispettrice nazionale.
4. Se la domanda è respinta, l'importo della tassa scolastica versato è restituito all'interessata.
5. La restituzione ha luogo se l'interessata, per ragioni gravi indipendenti dalla sua volontà, non può frequentare oltre la metà del primo anno dei corsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1741