Art. 1741 · Ammissione ai corsi di preparazione
Libro QUINTOTitolo IVCapo IISez. III

Art. 1741

1824 / 2493

Ammissione ai corsi di preparazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per le ammissioni ai corsi di preparazione sono costituite apposite commissioni di amministrazione, disciplinate dall' del regolamento. 2. La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti e assunte opportune informazioni sulla condotta morale e civile dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda. 3. Se la respinge, l'aspirante ha facoltà di ricorrere al presidente nazionale dell'Associazione, che decide in via definitiva, sentita l'ispettrice nazionale. 4. Se la domanda è respinta, l'importo della tassa scolastica versato è restituito all'interessata. 5. La restituzione ha luogo se l'interessata, per ragioni gravi indipendenti dalla sua volontà, non può frequentare oltre la metà del primo anno dei corsi.
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