Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II›Sez. II
Art. 1738
1821 / 2493Iscrizione nei ruoli
In vigore dal 9 ott 2010
1. All'atto della consegna del diploma l'infermiera volontaria dichiara per iscritto se desidera essere iscritta nel ruolo di riserva o nel ruolo attivo.
2. In quest'ultimo caso si impegna a tenersi pronta a prestare servizio per un mese ogni anno in tempo di pace, per almeno un biennio. È in facoltà dell'infermiera di aggiungere a tale impegno quello di tenersi pronta a partire entro ventiquattro ore dalla chiamata in servizio.
3. Le infermiere volontarie sono iscritte nel ruolo attivo o nel ruolo di riserva, a seconda della dichiarazione da loro fatta a norma del comma 1.
4. Scaduto l'impegno di arruolamento biennale assunto con la dichiarazione di cui al comma 1, sono iscritte nel ruolo di riserva se non rinnovano l'impegno stesso.
5. L'attribuzione della qualifica di infermiera di grado superiore non implica cessazione nè modifica dell'impegno di arruolamento.
6. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo che non prestano regolarmente servizio sono trasferite di ufficio, dalla ispettrice del comitato, nel ruolo di riserva; ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di cui possono essere oggetto. Del provvedimento è subito informata l'ispettrice del centro di mobilitazione, che a sua volta ne informa l'ufficio centrale.
7. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo di riserva possono essere trasferite, a domanda, nel ruolo attivo, se assumono l'impegno di prestare servizio per un mese ogni anno, almeno per un biennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1738