Libro QUINTO›Titolo IV›Capo II›Sez. II
Art. 1736
1819 / 2493Qualifiche di grado superiore
In vigore dal 9 ott 2010
1. La qualifica di infermiera di grado superiore è conferita a quelle infermiere volontarie che hanno dato prova di particolare capacità e abnegazione, o che hanno prestato lodevole servizio in condizione di eccezionali difficoltà o che per dieci anni consecutivi hanno appartenuto al ruolo attivo, e hanno riportato nelle note caratteristiche la classifica di <<merito eccezionale>> o
di <<ottima>>.
2. Le infermiere che sono nominate, ai sensi dell', vice-ispettrici nazionali, segretaria generale dell'Ispettorato, ispettrici di centro di mobilitazione, ispettrici di comitato o vice-ispettrici, acquistano la qualifica di infermiera di grado superiore e la conservano al termine delle funzioni a cui sono state chiamate.
3. Fuori del caso previsto nel comma 2, le infermiere di grado superiore non esercitano funzioni diverse dalle altre infermiere volontarie, se non sono nominate capo-gruppo o capo-sala in base al regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1736