Art. 1722 · Posti vacanti da assegnare agli ufficiali fuori quadro
Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. XIV

Art. 1722

1805 / 2493

Posti vacanti da assegnare agli ufficiali fuori quadro

In vigore dal 9 ott 2010
1. Fino a quando vi sono ufficiali fuori quadro, la metà dei posti resisi vacanti e devoluti all'avanzamento nei ruoli normali per ciascun grado (e in caso di numero dispari, la metà più uno), è destinata al loro ritorno nei ruoli suddetti. Tale trasferimento è effettuato nel gennaio di ogni anno allorchè si procede a quanto dispone l', comma 8. 2. La restante parte è destinata agli avanzamenti normali.
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