Art. 1716 · Servizio presso le Forze armate o altri enti
Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. XIV

Art. 1716

1799 / 2493

Servizio presso le Forze armate o altri enti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali della Croce rossa italiana, chiamati in servizio e comandati in tempo di pace o di mobilitazione a prestare servizio presso comandi, uffici o unità delle Forze armate dello Stato o alle dipendenze della sanità pubblica, sono collocati fuori quadro rispettivamente all'organico prescritto dall'. Essi sono presi in forza e amministrati dai comandi, uffici e unità presso i quali sono stati comandati.
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