Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XIV
Art. 1716
1799 / 2493Servizio presso le Forze armate o altri enti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali della Croce rossa italiana, chiamati in servizio e comandati in tempo di pace o di mobilitazione a prestare servizio presso comandi, uffici o unità delle Forze armate dello Stato o alle dipendenze della sanità pubblica, sono collocati fuori quadro rispettivamente all'organico prescritto dall'. Essi sono presi in forza e amministrati dai comandi, uffici e unità presso i quali sono stati comandati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1716