Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XIII
Art. 1714
1797 / 2493Procedimento di avanzamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. In occasione delle promozioni normali annue del personale direttivo e di assistenza, di cui rispettivamente agli , gli uffici personale e mobilitazione dei centri di mobilitazione segnalano i candidati compresi nei fissati limiti di anzianità alle autorità competenti, per emettere il giudizio di primo grado a norma dell' e trasmettono a dette autorità gli specchi, elenchi e documenti previsti dall'.
2. Le autorità che intendono formulare proposte di avanzamenti straordinari di ruolo per meriti eccezionali, chiedono preventivamente al competente centro di mobilitazione informazioni sulla sede di anzianità dell'interessato nel ruolo e sulle pratiche conseguenze che la eventuale proposta avrebbe per l'interessato medesimo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1714