Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XIII
Art. 1712
1795 / 2493Avanzamento straordinario di ruolo
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento straordinario di ruolo per meriti eccezionali è concesso con spostamento di sede dell'iscritto interessato nel ruolo, per un numero di posti pari a un terzo del ruolo del grado cui l'iscritto medesimo appartiene, calcolato per gli ufficiali secondo il disposto dell'.
2. Se, nell'effettuare detto spostamento, si entra nel ruolo del grado superiore, l'iscritto è subito promosso; se non esiste vacanza è promosso fuori quadro a norma degli , se ufficiale, ovvero in soprannumero se appartiene al personale di assistenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1712