Art. 1707 · Elenchi e specchi di avanzamento
Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. XII

Art. 1707

1790 / 2493

Elenchi e specchi di avanzamento

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli uffici personale e mobilitazione dei centri di mobilitazione, compilato il prospetto indicante il numero dei posti vacanti per ciascun grado e gli elenchi, divisi per gradi e ruoli, dei candidati all'avanzamento, sottopongono tali documenti, con le proposte o pareri dei direttori delle unità o dei servizi, con lo stato di servizio, con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e per i sottufficiali con lo specchio di avanzamento, al delegato al personale. 2. I giudizi delle autorità giudicatrici per gli avanzamenti a graduati di truppa sono segnati negli elenchi, a fianco di ciascun candidato; per i sottufficiali i giudizi sono formulati sugli specchi d'avanzamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1707