Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XII
Art. 1705
1788 / 2493Esami ed esperimenti
In vigore dal 9 ott 2010
1. I requisiti indicati all', comma 1, lettere b), c) e d), sono accertati mediante brevi esami ed esperimenti teorico-pratici.
2. L'accertamento della cultura generale per i candidati, di cui all', è effettuato con apposito esame sulle materie che sono stabilite dal comitato centrale anche in base ai programmi che sono eventualmente stabiliti dal Ministero della difesa per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate in analoghe condizioni.
3. Spetta al comandante del centro di mobilitazione disporre per gli esami ed esperimenti di cui al comma 1 e all', comma 1, lettera e), secondo i predetti programmi e le norme che sono stabilite dal comitato centrale. Detti esami hanno luogo dinanzi ad apposita commissione di cinque membri, nominata dal comandante suddetto e composta di tre persone, anche estranee all'Associazione, che hanno competenza specifica nelle materie d'esame, e di due ufficiali della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo, di grado non inferiore a capitano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1705