Libro QUINTO›Titolo IV›Capo I›Sez. XII
Art. 1701
1784 / 2493Anzianità di grado richiesta per l'avanzamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'anzianità minima prescritta per conseguire l'avanzamento a ciascun grado è stabilita come segue:
a) un anno dall'arruolamento per la promozione a caporale;
b) un anno nel grado di caporale per la promozione a caporal maggiore;
c) un anno nel grado di caporal maggiore per la promozione a sergente;
d) due anni nel grado di sergente per la promozione a sergente maggiore;
e) due anni nel grado di sergente maggiore per la promozione a maresciallo;
f) due anni in ciascuno dei gradi di maresciallo (maresciallo ordinario e maresciallo capo) per la promozione al grado superiore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1701