Art. 1701 · Anzianità di grado richiesta per l'avanzamento
Libro QUINTOTitolo IVCapo ISez. XII

Art. 1701

1784 / 2493

Anzianità di grado richiesta per l'avanzamento

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'anzianità minima prescritta per conseguire l'avanzamento a ciascun grado è stabilita come segue: a) un anno dall'arruolamento per la promozione a caporale; b) un anno nel grado di caporale per la promozione a caporal maggiore; c) un anno nel grado di caporal maggiore per la promozione a sergente; d) due anni nel grado di sergente per la promozione a sergente maggiore; e) due anni nel grado di sergente maggiore per la promozione a maresciallo; f) due anni in ciascuno dei gradi di maresciallo (maresciallo ordinario e maresciallo capo) per la promozione al grado superiore.
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